Il D.Lgs. n. 146/2021 ha mantenuto fermo che la sospensione dell’attività è disposta anche in caso di gravi violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoroindividuate nel riformato allegato I del D.Lgs. n. 81/2008 (vedere tabella); il provvedimento è adottato oltre che dall’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) anche dalle ATS (Agenzia Tutela Salute) e in materia di prevenzione incendi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti. Tra le diverse ipotesi che determinano la sospensione dell’attività è stata inserita anche l’omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – e ciò rende quindi ancora più importante il ruolo del dirigente e del preposto. Inoltre, in sede di conversione, la legge n. 215/2021 ha inserito anche una nuova ipotesi di sospensione: quella della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto (n.12-bis). Con la modifica dell’art. 14 del D.Lgs 81/08 è stato eliminato il requisito della reiterazione delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; pertanto, anche nell’immediatezza della prima grave violazione, l’INL e gli altri organi di vigilanza adotteranno il provvedimento di sospensione dell’attività o della parte di questa che ha manifestato le gravi criticità in materia antinfortunistica. Sotto questo profilo va precisato anche che la sospensione è disposta in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni previste (Punto 3 – mancata formazione e addestramento Punto 6 – mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto ). In merito a queste due ipotesi, L’INL con la circolare n.3 del 9 novembre 2021 ha precisato che queste violazioni possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. In questo ambito è anche di notevole rilievo la previsione secondo cui, insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, L’INL “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.