
“La sicurezza aziendale va messa in pratica principalmente progettando ed attuando tutte le misure protettive e preventive volte ad eliminare o ridurre i rischi”.
È un concetto che si ripete molte volte all'interno del Testo Unico, ma tutto ciò si può realizzare soltanto se si è a conoscenza di tutti i rischi presenti sul proprio luogo di lavoro e dell'esatta entità di ognuno di essi.
Definizione
La valutazione dei rischi è un esame di tutti i rischi presenti in azienda finalizzata a pianificare l'attuazione delle misure volte alla loro eliminazione o riduzione a livello accettabile. Si basa su una STIMA del rischio associato ad una determinata situazione di pericolo per la salute e sicurezza che tiene conto di 2 fattori principali:- gravità o danno,
- probabilità che si realizzi.
- individuazione delle sorgenti di pericolo;
- individuazione dei lavoratori esposti;
- stima dell'entità delle esposizioni;
- valutazione dei danni causabili dall'esposizione;
- valutazione della probabilità che si manifestino;
- ricerca delle misure, compatibili con le caratteristiche dell'azienda, volte ad eliminarli;
- nuovi incidenti che mettano in luce rischi e pericoli che non erano stati presi in considerazione,
- un qualsiasi cambiamento nel processo lavorativo (nuovi macchinari, utilizzo di sostanze diverse, ecc…).
Chi la deve fare?
- DATORE DI LAVORO;
- RSPP;
- MEDICO COMPETENTE;
- RLS.
Per quali aziende la valutazione dei rischi è obbligatoria?
Tutte le aziende che hanno un lavoratore o socio lavoratore devono effettuare il Documento di Valutazione dei Rischi.Quali sono i contenuti della valutazione dei rischi?
- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;
- L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Deve essere aggiornata la valutazione dei rischi?
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di:- modifiche del processo produttivo,
- organizzazione del lavoro significativa ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
- inserimento di nuove attrezzature, macchinari ed impianti,
- modifica del ciclo lavorativo o delle mansioni lavorative,
- rettifica della ragione sociale,
- cambiamento del sistema prevenzionistico (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS),
- in caso di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.