La corretta gestione degli attestati di formazione rappresenta un adempimento essenziale per ogni datore di lavoro. Gli attestati relativi ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro non sono documentazione aziendale: sono documenti personali, nominativi e di esclusiva disponibilità del lavoratore. La recente evoluzione normativa e gli interventi del Garante Privacy hanno ribadito con chiarezza questo principio, richiedendo alle aziende una particolare attenzione nella consegna e nella conservazione di tali documenti. Garantire al lavoratore l’accesso ai propri attestati non è solo un dovere formativo, ma una pratica indispensabile per evitare contestazioni, richieste formali e potenziali responsabilità civili, amministrative e penali.

Cosa prevede la legge

La normativa non lascia spazio a interpretazioni. Ecco i punti chiave: 1. Obbligo di consegna da parte del soggetto formatore: Gli Accordi Stato–Regioni (2011, 2012, 2016, 2025) stabiliscono che l’attestato va consegnato al partecipante, perché è un documento nominale. L’azienda può conservarne una copia, ma non può trattenerlo negandolo al dipendente. 2. Lavoratore tutelato dal Tribunale (art. 700 c.p.c.): In caso di persistente inadempimento, il lavoratore può chiedere un provvedimento d’urgenza al giudice. 3. Possibile configurazione di reato: Trattenere un attestato intestato a un dipendente può integrare appropriazione indebita. Il rischio non è solo amministrativo, è penale. 4. Nuovo provvedimento del Garante Privacy (n. 571/2025): Il Garante ha ribadito un principio fondamentale: “Gli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.” Questo significa che l’azienda è obbligata a consegnare gli attestati ogni volta che il lavoratore li richiede.

Cosa devono fare le aziende?

Per essere in regola ed evitare contestazioni, le aziende devono:
  • consegnare sempre l’attestato direttamente al partecipante, in formato digitale o cartaceo;
  • archiviare una copia interna, per eventuali controlli;
  • garantire la reperibilità degli attestati anche dopo dimissioni, licenziamento o cambi di ruolo;
  • rispondere immediatamente alle richieste dei lavoratori (ci sono 5 giorni per evitare contestazioni formali).
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