
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente a:
- condizioni di impiego delle attrezzature;
- situazioni anormali prevedibili.
Formazione Carroponte o Gru a ponte
Il carroponte, o gru a ponte, non rientra tra le attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. Pertanto, per questa tipologia di attrezzatura, non è richiesta agli operatori una specifica abilitazione e non sono indicati contenuti particolari in merito alla durata minima dei corsi. Tuttavia, le gru a ponte sono attrezzature:- soggette all’obbligo di informazione, formazione e addestramento adeguati, come previsto dal D.Lgs.n.81/08;
- sottoposte al vincolo di controlli e verifiche periodiche ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE.