FAQ

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Si definisce lavoro in quota qualsiasi attività svolta ad altezza superiore a 2 metri dal suolo o da un piano stabile, dove vi è il rischio di caduta. Include, quindi, lavori su tetti, impalcature, scale e PLE.

Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori l’elezione di un proprio rappresentante. Se però nessuno è disponibile a ricoprire il ruolo di RLS, si può ricorrere ad un RLST (territoriale), condiviso tra più aziende. 

Sì, anche se non svolge il ruolo di RSPP, il datore di lavoro deve frequentare un corso dedicato della durata di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. È un nuovo percorso formativo introdotto con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, con l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro.

È obbligatorio nominare un RSPP esterno principalmente quando non ci sono dipendenti interni con i requisiti professionali richiesti (art. 32 del D.Lgs. 81/08) o quando il datore di lavoro non può o non vuole assumere personalmente tale ruolo in specifiche circostanze: aziende artigiane e industriali con più di 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche con più di 30 lavoratori, aziende di pesca con più di 20 lavoratori, altre aziende con più di 200 lavoratori.

Sì, l’RLS deve frequentare corsi di aggiornamento periodici. La durata e frequenza dipendono dalle dimensioni aziendali: aziende con >50 dipendenti - corso annuale di 8 ore; aziende con dipendenti che vanno dai 15 ai 50 - corso annuale di 4 ore; aziende con meno di 15 dipendenti - periodicità disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e sicurezza derivante dall’attività svolta.

La normativa italiana non stabilisce un numero specifico di addetti alle emergenze che un’azienda deve avere, ma richiede che il numero sia sufficiente in relazione alle dimensioni dell’azienda, ai rischi dell’attività e ai turni dei lavoratori, tenendo conto di eventuali ferie e assenze per malattia. 

Ecco le principali novità in merito al corso di preposto: la durata del corso base passa da 8 a 12 ore; la periodicità passa da quinquennale a biennale; deve essere erogato in presenza o videoconferenza sincrona, l’e-learning asincrono non è più ammesso. 

Innanzitutto, chiariamo che il preposto è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Tipicamente, si tratta di persone che ricoprono ruoli quali capo squadra, capo reparto, capo cantiere, ecc. La figura del preposto è obbligatoria quando non è presente il Datore di Lavoro o non è in grado di svolgere direttamente l’attività di controllo e supervisione. L’individuazione deve avvenire tramite nomina formale e scritta. La figura del preposto può coincidere con quella del Datore di Lavoro solo nel caso in cui la realtà aziendale è modesta e quindi sovraintende direttamente le attività oppure se l’impresa è composta da un solo lavoratore, che non può essere preposto di sé stesso, quindi le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal Datore di lavoro. La sua assenza comporta violazioni normative e responsabilità per il datore di lavoro.

L’assenza, nei limiti di 10 anni, dalla regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti; pertanto, il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, è da ritenersi valido e, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Sì, il lavoratore che usa piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) deve anche seguire il corso per i DPI per lavori in quota. I due corsi sono complementari: uno insegna la guida della piattaforma, l’altro la protezione individuale.