FAQ

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In materia di salute e sicurezza, all’apertura di un’attività sono previsti i seguenti obblighi: redazione del DVR, anche con un solo lavoratore; nomina dell’RSPP, che può essere interno o esterno; formazione obbligatoria per i lavoratori, il Datore di lavoro e tutte le figure della sicurezza; sorveglianza sanitaria, quando i rischi citati nel DVR la richiedono, con particolare riguardo alla nomina del Medico competente, all’effettuazione di visite mediche preventive con relativo giudizio di idoneità alla mansione; nomine obbligatorie del proposto, addetti alle emergenze, RLS, addetti all’utilizzo delle attrezzature. 

Secondo il D.Lgs. 81/2008, il DVR non ha una scadenza prestabilita, ma è opportuno un suo aggiornamento nei seguenti casi: modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro; introduzione di nuove tecnologie o attrezzature; aperture di nuove unità produttive o cambio di sede; a seguito di infortuni significativi; quando ci sono nuovi lavoratori con caratteristiche particolari (minori, disabili, turni notturni, etc.…); oppure, se ci sono modifiche alla normativa di riferimento che influenzano la sicurezza.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a rischi specifici per la salute, secondo il D.Lgs. 81/2008, .

Riguarda in particolare chi è esposto ad agenti chimici, biologici, cancerogeni, rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici. È obbligatoria anche per chi svolge attività con movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno o uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali. Si applica inoltre a mansioni con rischi particolari o regolamentate da norme specifiche (es. autisti professionali). 

Scatta solo se la valutazione dei rischi aziendale evidenzia tali esposizioni.

Le visite mediche previste sono: 

  • preventiva (prima dell’assunzione).
  • Periodica (per controlli regolari).
  • Su richiesta del lavoratore
  • Al cambio mansione
  • Cessazione del rapporto/rientro al lavoro dopo infortunio (dove previsto).

Lo screening droghe e il questionario AUDIT sono previsti solo per i lavoratori che svolgono mansioni a rischio per la sicurezza propria e degli altri.
Riguarda chi conduce mezzi di trasporto come autobus, camion, treni o aerei.
Include chi utilizza macchine di movimentazione terra e merci.
Si applica anche a chi lavora in quota, in spazi confinati o in impianti ad alto rischio (energia, gas, petrolchimico). Il questionario AUDIT serve a individuare l’abuso di alcol in queste stesse categorie.
Non riguarda tutti i lavoratori, ma solo chi svolge mansioni che richiedono attenzione, prontezza di riflessi e assenza di sostanze alcoliche o stupefacenti.

La visita di fine rapporto è obbligatoria solo per i lavoratori esposti a rischi specifici, come agenti chimici, cancerogeni, amianto, agenti biologici o radiazioni ionizzanti.
Serve a verificare eventuali effetti sulla salute dovuti all’attività lavorativa.
Non riguarda tutti i lavoratori, ma solo chi ha avuto esposizioni particolari, con lo scopo di tutelare il lavoratore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Dopo un’assenza di oltre 60 giorni consecutivi di malattia, non è più previsto l’obbligo automatico della visita medica di rientro.

Il caso viene valutato dal Medico Competente, che decide se la visita sia necessaria in base alla documentazione clinica, alla tipologia della malattia e ai rischi della mansione.

In ogni caso, il Medico Competente deve rilasciare il giudizio di idoneità al rientro, anche senza convocare il lavoratore.

L’Allegato 3B del D.Lgs. 81/2008 è un documento che il Medico Competente compila e invia annualmente all’ASL.

Contiene i dati riassuntivi della sorveglianza sanitaria: numero dei lavoratori visitati, giudizi di idoneità espressi con eventuali prescrizioni e limitazioni.

Serve a monitorare lo stato di salute dei lavoratori ed a verificare l’efficacia delle misure di tutela adottate dall’azienda.

Il sopralluogo consiste in una visita in azienda per: osservare le postazioni di lavoro e verificare i rischi specifici individuati nella valutazione dei rischi. Richiede la collaborazione del datore di lavoro e dei responsabili delle mansioni per fornire informazioni su processi, macchine e sostanze.

Per permettere al medico di svolgerlo correttamente, l’azienda deve preparare e rendere disponibili i documenti relativi alla sicurezza, in particolare il DVR e i suoi allegati, così che possano essere visionati durante il sopralluogo